| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 11/02/1998 n. 32Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo 1997 n. 59. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; -Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; -Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997; -Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; -Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali; - Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; -Considerato l'accordo interprofessionale fra le associazioni dei gestori e le associazioni dei concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997; - Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998; - Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art.1 - Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati "impianti", sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. 3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso. 4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico erariale entro quindici giorni. 5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentantive, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive. 7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decretolegge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie. 8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea. 9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti. 10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Art. 2 - Competenze comunali e regionali. 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti. 2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o di comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità. 3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni. 4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande. Art. 3 - Norme transitorie. 1. Fino al 31 dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 e al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della cui concessione il richiedente sia titolare da data anteriore al 31 dicembre 1996, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purchè l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla predetta data del 31 dicembre 1996 il richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre, l'autorizzazione è subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La chiusura degli impianti di cui al presente comma consente il rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al po tenziamento degli impianti. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|